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Articolo 22

Art. 22 

        (Misure per l'aumento della produttivita' nei porti) 

  1. All'articolo  5-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:
  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  "Nei  siti  oggetto  di interventi" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle aree portuali  e marino costiere poste in siti" e il quarto periodo e' sostituito  dal seguente: "Il decreto di approvazione del Ministero   dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro  trenta giorni  dalla  suddetta  trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture  di contenimento  non  comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio   della Valutazione d'impatto ambientale dei  Piani  regolatori  portuali  di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei  provvedimenti della Commissione di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del  progetto  alla valutazione di impatto ambientale";
  b) al comma 2, lettera a), le parole: "analoghe al  fondo  naturale con riferimento al sito di prelievo e" sono soppresse;
  c) al comma 2, lettera c), le parole "con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6" sono soppresse;
  d) al comma 6, le parole: "sentita la Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore della  presente  disposizione,  definisce  con  proprio  decreto   le modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche  al fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e  marino costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale"  sono sostituite dalle seguenti:  "adotta  con  proprio  decreto  le  norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo".
  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle  autorita' portuali e' consentito di stabilire variazioni in  diminuzione,  fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio  e  portuale,  cosi'  come adeguate ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n.  107,  nonche'  variazioni  in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio  della  misura  delle tasse medesime.  L'utilizzo  delle  entrate  rinvenienti  dalla  loro autonomia impositiva e  tariffaria,  nonche'  la  compensazione,  con riduzioni  di  spese  correnti,  sono  adeguatamente  esposti   nelle relazioni di bilancio di previsione e nel  rendiconto  generale.  Nei casi in  cui  le  autorita'  portuali  si  avvalgano  della  predetta facolta' di riduzione della tassa di ancoraggio in  misura  superiore al settanta per cento,  e'  esclusa  la  possibilita'  di  pagare  il tributo con la modalita' dell'abbonamento annuale.  Il  collegio  dei revisori  dei  conti  attesta  la  compatibilita'  finanziaria  delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: "nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti" sono aggiunte le seguenti: "e gli investimenti necessari  alla  messa in sicurezza, alla manutenzione e alla  riqualificazione  strutturale degli ambiti portuali" e le parole: "di 70  milioni  di  euro  annui" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro annui".

 
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Thursday 21-Nov-24