Articolo 21
Art. 21
(Differimento operativita' garanzia globale di esecuzione)
1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.