logo facobook logo facobook logo linkedin
Ti trovi qui: Home » Normativa » Decreto Fare - D. L. 21 giugno 2013, n. 69 » Articolo 3

Articolo 3

 Art. 3 

             (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 

  1. Agli interventi di cui  all'articolo  43  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari  a  150  milioni  di euro per il finanziamento  dei  programmi  di  sviluppo  nel   settore industriale,  ivi  inclusi  quelli  relativi  alla  trasformazione  e commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,   da   realizzare   nei territori  regionali  che,  sulla  base   delle   fonti   finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto,  non possono essere  destinatari  di  risorse  per  la  concessione  delle agevolazioni.
  2. I programmi  di  cui  al  comma  1  sono  agevolati  tramite  la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo  del cinquanta per cento  dei  costi  ammissibili.  Alla  concessione  del contributo a  fondo  perduto  si  provvede,  conformemente  a  quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto  interministeriale  24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  24  dicembre  2010,  n.  300, nel limite finanziario dell'eventuale   cofinanziamento  regionale  disposto  in  favore  dei singoli programmi d'investimento.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo economico utilizza le  disponibilita'  esistenti  del  Fondo  per  la crescita sostenibile di cui all'articolo  23  del  decreto  legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto con  il Ministero dell'economia e delle  finanze  8  marzo  2013,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di  cui  al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno  2014  per  le finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.
  4. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di  accelerare  le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di  favorire  la rapida realizzazione dei  programmi  d'investimento  e  di  prevedere specifiche  priorita'  in  favore  dei  programmi  che  ricadono  nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo  Ministero,  per lo sviluppo e la riconversione di aree  interessate  dalla  crisi  di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. 

 
valid CSS 2.1 Valid XHTML 1.0 Strict Realizzato da w-easy
Thursday 21-Nov-24