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Articolo 19

Art.19 

    (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione) 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 143:
  1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di  tutte  le  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  nulla  osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti  dalla normativa vigente  e  che  detti  atti  sono  legittimi,  efficaci  e validi.",
  2) al comma 8, le parole: "o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano", sono sostituite dalle  seguenti:  "o  che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario";
  3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
  "8-bis. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  di  cui  al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di  base  del  piano  economico  finanziario  le  cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino  una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua  revisione.  La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio  economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica  e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.";
  b) all'articolo 144:
  1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Per le concessioni da affidarsi con la  procedura  ristretta,  nel bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice  puo' indire, prima della  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle offerte, una consultazione preliminare con  gli  operatori  economici invitati  a  presentare   le   offerte,   al   fine   di   verificare l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita', e puo' provvedere, a seguito  della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore  a  trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.  Non puo' essere  oggetto  di  consultazione  l'importo  delle  misure  di defiscalizzazione di cui all'articolo  18  della  legge  12  novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.221, nonche' l'importo dei contributi  pubblici,  ove  previsti." 
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
  "3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata  dalla dichiarazione sottoscritta da uno  o  piu'  istituti  fmanziatori  di manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano economico-finanziario.
  3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice  prevede  nel  bando  di gara che il contratto di concessione stabilisca  la  risoluzione  del rapporto  in  caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento  delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157,  entro  un  congruo termine  fissato  dal  bando  medesimo,  comunque  non superiore   a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre  forme  di  finanziamento  previste  dalla  normativa  vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non  avra' diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi  incluse  quelle relative  alla  progettazione  definitiva.  Il  bando  di  gara  puo' altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e  comunque  per  uno   stralcio   tecnicamente   ed   economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane  valido  limitatamente alla parte che  regola  la  realizzazione  e  gestione  del  medesimo stralcio funzionale.";
  c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
  "21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di  bancabilita'  e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si   applicano in quanto compatibili le  disposizioni  contenute  all'articolo  144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .";
  d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.";
  e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in  finanza  di  progetto,  di  cui  agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 33 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e' accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non sostenibilita' del piano economico finanziario,  e'  riconosciuto  al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo  decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta  a  valere sull'IRES e  sull'IRAP  generate  in  relazione  alla  costruzione  e gestione dell'opera".
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  CIPE,  previo parere del NARS  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprie delibere  individua   l'elenco   delle   opere   che,   per   effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario,  definendone   le modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche' per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12 novembre 2011, n. 183".
  c) Il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "Al fine di  favorire la  realizzazione  di  nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo  superiore  a  200  milioni  di  euro mediante  l'utilizzazione  dei  contratti  di  partenariato  pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in  esito  alla procedura di  cui  al  comma  2,  la  non  sostenibilita'  del  piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  al  soggetto  titolare  del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo n.  163,  al  fine  di   assicurare   la   sostenibilita'  economica dell'operazione di partenariato  pubblico  privato,  l'esenzione  dal pagamento del  canone  di  concessione  nella misura  necessaria  al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario".
  d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita'  alla  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato."
  4. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con  le modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.";
  b) il comma 3 e' abrogato.
  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni di cui al comma 1".

 
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Thursday 21-Nov-24