Articolo 19
Art.19
(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.",
2) al comma 8, le parole: "o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano", sono sostituite dalle seguenti: "o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario";
3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.";
b) all'articolo 144:
1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice puo' indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita', e puo' provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti."
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.";
c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
"21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .";
d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.";
e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera".
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano economico finanziario, definendone le modalita' per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183".
c) Il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario".
d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato."
4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi' definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.";
b) il comma 3 e' abrogato.
5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni di cui al comma 1".