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Articolo 18

Art. 18 

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e  territorio  e  fondo  piccoli
                               Comuni) 

  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto,  si  provvede  all'individuazione  degli  specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.
Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei  nodi,  dello  standard  di  interoperabilita'  dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni  della  rete  e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta,  il  superamento  di  criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie,  l'asse  di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione  del finanziamento  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni  dalla trasmissione dell'atto convenzionale  ad  opera  dell'amministrazione concedente.
  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  possono  essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1,  nei  limiti  delle risorse   annualmente   disponibili,   l'asse   viario   Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo -  Piazza  Venezia  della  linea  C della metropolitana di Roma,  la  linea  M4  della  metropolitana  di Milano,  il  collegamento  Milano-Venezia  secondo  lotto  Rho-Monza, nonche',  qualora   non   risultino   attivabili   altre   fonti   di finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello  -  Frasso  Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.
  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al "Corridoio tirrenico meridionale Al2 - Appia e bretella   autostradale Cisterna Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo' essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli investimenti  previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  "Strade dei Parchi", a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa' concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro , in  ragione  di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32, comma 1, del decreto legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.
  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte investimenti 2012  -2016  sottoscritto  con  RFI  e'   autorizzata  la contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri l° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119.
  8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici  scolastici, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  53,  comma  5,  del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  l'INAIL,  nell'ambito  degli investimenti immobiliari previsti dal  piano  di  impiego  dei  fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge  30  aprile  1969,  n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica,  su  proposta  della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  i  Ministeri dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   e   delle infrastrutture e dei trasporti.
  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del primo Programma  "6000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione  di  reti viarie nonche' di  salvaguardia e messa in sicurezza del  territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30  giorni  dall'entrata  in vigore  del  presente  decreto,  con  apposita  convenzione  tra   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  le infrastrutture, gli affari generali e il personale  -  e  l'ANCI,  da approvare  con  decreto  del  Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati  i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per  il  tramite  dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  sopra  citata convenzione, le richieste  di  contributo  finanziario  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per  il singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e  maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del  singolo  intervento  puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le  risorse finanziarie   aggiuntive   necessarie   siano   gia'   immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni  Comune puo' presentare un solo progetto. Il Programma degli  interventi  che accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti, viadotti e gallerie della rete stradale  di  interesse   nazionale  in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle  relative  risorse  e apposita convenzione che disciplina i rapporti  tra  Ministero  delle infrastrutture e dei  trasporti  e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.
  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento  dei   lavori   e   di applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111.   12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.   13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015,  a  euro  143  milione  per l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;  quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e' autorizzato  ad apportare, con propri decreti, negli stati diprevisione dei Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

 
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Tuesday 03-Dec-24