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Articolo 17

 Art. 17 

(Misure  per  favorire  la  realizzazione  del  Fascicolo   sanitario elettronico) 

  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.   221, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, dopo le parole "Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti "entro il  31  dicembre 2014";
  b) al comma 6, le parole "senza l'utilizzo dei dati  identificativi degli assistiti e  dei  documenti  clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti "senza l'utilizzo dei  dati  identificativi degli assistiti presenti nel FSE";
  c) al comma 15, dopo le parole "dei servizi da queste erogate" sono inserite le seguenti ", ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in  modalita'  cloud  computing  e  conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al  comma  7,  resa  disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della societa' di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133";
  d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  "15-bis. Entro il 31  dicembre  2013,  le  regioni  e  le  province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia  digitale  il  piano  di progetto per la realizzazione del FSE.
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base  delle  esigenze avanzate dalle regioni  nell'ambito  dei  rispettivi  piani  cura  la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per  il FSE di cui al comma 15.
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale  e  il  Ministero  della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva  competenza, al fine di:
  a) valutare e approvare, entro  60  giorni,  i  piani  di  progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformita' ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
  b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte  delle  regioni  e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.
  15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale  di FSE di cui al comma 15, e' autorizzata una spesa non superiore ai  10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro  a  decorrere  dal 2015,  da  definirsi  su  base  annua  con  decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per  l'Italia digitale."

 
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Saturday 23-Nov-24