Articolo 17
Art. 17
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)
1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole "Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti "entro il 31 dicembre 2014";
b) al comma 6, le parole "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE";
c) al comma 15, dopo le parole "dei servizi da queste erogate" sono inserite le seguenti ", ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalita' cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della societa' di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
"15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformita' ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.
15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, e' autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale."