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Articolo 14

                               Art. 14 

     (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale) 

  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13 maggio  2011,  n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:  "  3-quater.  All'atto della richiesta del documento unificato, e' riconosciuta al cittadino la possibilita'  di  richiedere  una  casella  di  posta elettronica certificata,  ai sensi dell'articolo   16-bis,   comma   5,  del decreto-legge  29   novembre   2008,   n.   185,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  di  indicare  la stessa quale proprio domicilio digitale, di  cui  all'articolo  3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite  le  modalita' di  rilascio  del  domicilio  digitale  all'atto  di   richiesta   del documento unificato.".
  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
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Tuesday 03-Dec-24