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Articolo 13

Art. 13 

             (Governance dell'Agenda digitale Italiana) 

  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio  2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.  35 e' sostituito dal seguente:
  "2. E' istituita la cabina di regia  per  l'attuazione  dell'agenda digitale  italiana,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello  sviluppo economico,  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la semplificazione, dal  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati  dalla  Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai  Ministri  interessati alla trattazione di specifiche  questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  avvalendosi  anche  dell'Agenzia   per   l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei  programmi  avviati  e del loro  stato  di  avanzamento  e  delle  risorse  disponibili  che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.  Nell'ambito  della cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  il  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'agenda digitale  italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da esperti in materia di innovazione tecnologica e  da  esponenti  delle imprese private e delle universita', presieduto dal  Commissario  del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma  si  provvede  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica."
  2.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 19, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  "del Ministro dell'economia e delle finanze" sino alla fine del  periodo;
  b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da "altresi', fatte salve" sino a "istituzioni scolastiche";
  c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia  tra  persone  di particolare e comprovata qualificazione professionale in  materia  di innovazione tecnologica e in possesso di una  documentata  esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.";
  d) all'articolo 21, comma  4,  sono  soppresse  le  parole  da  "su proposta del Ministro  dello  sviluppo  economico" sino  a  "con  il Ministro dell'economia e delle finanze";
  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;    f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina  del direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione  delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite  massimo  di  130 unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche  delle amministrazioni di provenienza, nonche' la  dotazione  delle  risorse finanziarie e strumentali  necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e continuative. Nel caso in cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi miglioramenti economici."

 
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Thursday 21-Nov-24