Articolo 2
Art. 2
(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.
6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulla misura.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.